NORME VARIE PER LA TUTELA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA E NON AGONISTICA
Sommario:
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DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 18 FEBBRAIO 1982
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA
IL MINISTERO DELLA SANITÀ
VISTA la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive;
VISTO il decreto ministeriale 5 luglio 1975, emanato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della sopraccitata legge, recante: "Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive";
VlSTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, primo comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, quarto comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;
CONSIDERATA la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella predetta legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;
SENTITA la commissione appositamente istituita con decreto del Ministro della sanità, dell'8 maggio 1981;
DECRETA
Art. 1
Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle
federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.
Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali.
Art. 2
L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre l979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 3
Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.
Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato.
Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.
La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.
Art. 4
In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all'allegato 2.
Art. 5
Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica
La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.
Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
Art. 6
Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:
- un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
- un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
- un medico specialista o docente in cardiologia;
- un medico specialista o docente in ortopedia;
- un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
NOTE ESPLICATIVE
A) La visita medica deve comprendere:
- l'anamnesi;
- la determinazione del peso corporeo ( in Kg) e della statura (in cm);
- l'esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato;
- l'esame generico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso;
- l'esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici);
- il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m. 4 di distanza, quando non è previsto l'esame specialistico ORL.
B) La valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell'esame E.C.G. mediante IRI (vedi tabella allegata).
C) L'esame spirografico deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri:
- capacità vitale (CV);
- volume respiratorio massimo al secondo (VEMS);
- indice di Tiffeneau (VEMS/CV);
- massima ventilazione volontaria (MVV).
D) Ogni pugile che abbia subito un "K.O." per colpi al capo o che abbia comunque subito una sconfitta prima del limite (KO, abbandono, getto dell'asciugamano) deve sospendere 1 attività pugilistica, anche di allenamento, per un periodo minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo il pugile non può riprendere in alcun modo l'attività agonistica se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo. Obbligatoriamente tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento deve intercorrere un periodo di quindici giorni, necessario per l'idoneo allenamento. Ogni pugile che subisce due KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo.
E) Ogni atleta che subisce un trauma cranico deve sospendere l'attività sportiva praticata e sottoporsi a visita di controllo prima di riprenderla.
F) Per tutte le altre norme pertinenti ma non contemplate nel presente allegato, si fa riferimento ai regolamenti sanitari delle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali.
(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63)
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D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1979, n. 355 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33.
Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.
……………
omissis
…………….
Art. 5
In attesa dell’approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l’assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati (15);
e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura (15).
E’ consentito inoltre il ricorso all’assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta (16).
Per l’assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell’adozione della convenzione unica ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all’erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall’accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all’emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti (17).
Resta fermo quanto disposto dall’art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all’iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.
Ferme restando le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell’assistenza di cui al primo comma (18).
Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità (18).
Con il provvedimento previsto dall’articolo 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma (18).
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt. 23 e 37 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell’art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell’art. 72 della citata L. 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell’attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l’adeguamento dei contributi di cui all’art. 4 della L. 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (19) (20).
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare l’assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni (19) (20).
Fino all’effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l’attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale (19).
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all’articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all’affettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell’espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito delle finalità richiamate al comma precedente (19).
L’assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall’art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d’intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità (vedi LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 94 Tutela sanitaria delle attività sportive.).
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D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero della Sanità)
Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica (G.U. 15.3.1983, n. 72).
Il Ministro della Sanità
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l’istituzione del Servizio sanitario nazionale:
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, all’art. 5 ultimo comma, attribuisce al Ministero della sanità il compito di stabilire i criteri tecnici generali per i controlli sanitari dell’attività sportiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 che stabilisce <<Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell’art. 5 dei precitato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa alle attività non agonistiche;
Sentita la apposita commissione istituita con decreto del Ministro della sanità 8 maggio 1981;
Decreta:
Art. 1. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
Art. 2. Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.
In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all’art. 5, ultimo comma della legge n. 33/80.
La certificazione di stato di buona salute riscontrato all’atto della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all’allegato I.
Art. 3. La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, a sensi dell’art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti. (*)
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
(*)l'art. 31 dell'Accordo Collettivo Nazionale alla lettera e) stabilisce tra i compiti del MMG con compenso a quota fissa:
<la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente>.
Allegato 1
REGIONE …………………………………..….. U.S.L. …………..……………..………..…..
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome …………………………………………….. nome ………………………………….…
nato a ……………………………………………………. Il ………………………………………
residente a ……………………………………………………………………………………….…
n. iscrizione al S.S.N. ……………………………………………………………………………..
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
……………………. Il ……………………
Il medico
(timbro e firma)
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D.M. 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1993, n. 64.
Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 «Tutela sanitaria delle attività sportive»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti per le persone handicappate»;
Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di stabilire i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica:
Decreta:
Art. 1
Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione di agonista per i portatori di handicaps che praticano attività sportiva è demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD) o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Art. 2
L'accertamento di idoneità, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche per persone handicappate, viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge n. 33/80.
Art. 3
Ai fini del riconoscimento della idoneità specifica ai singoli sport, i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti nell'allegato 1.
Il medico visitatore, tuttavia, ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici clinici e/o strumentali su motivato sospetto clinico.
Nel caso che l'attività sportiva prescelta dall'interessato non sia contemplata nel sopraccitato allegato 1, essa deve essere assimilata, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra le previste, presenti maggiore affinità.
Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, questi deve sottoporsi ad una sola visita d'idoneità.
La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.
Art. 4
In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, l'atleta dovrà presentarsi munito di certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante la patologia responsabile dell'handicap.
Art. 5
Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 2, la validità del quale permane fino alla successiva visita periodica. Il possesso di tale certificato è condizione indispensabile per il tesseramento alla FISD o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Art. 6
Per quanto concerne l'idoneità agonistica per i sordomuti, si applica integralmente la normativa del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 , escludendo la valutazione dell'udito.
Art. 7
Gli atleti «guida», che accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o ciechi, devono sottoporsi agli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 relativamente agli sport prescelti dagli atleti ipovedenti o ciechi.
Art. 8
Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, risulti un giudizio di non idoneità, temporanea o definitiva, alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 3) viene comunicato entro quindici giorni all'interessato, al competente ufficio regionale ed alla commissione medica regionale d'appello, prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 .
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneità, proporre ricorso dinanzi alla suddetta commissione regionale di appello composta da:
un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolga anche le funzioni di presidente;
un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
un medico specialista o docente in cardiologia;
un medico specialista o docente in ortopedia;
un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
Art. 9
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omettono gli allegati)
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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 94 Tutela sanitaria delle attività sportive.
TITOLO 1
NORME GENERALI
Art. 01 - Finalità e oggetto della legge
1. La Regione, nell’ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell’educazione ed alla tutela di coloro che praticano le attività motorie e sportive, quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero della salute.
2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, e di quelle ludico-motorie e ricreative.
3. Per attività sportiva agonistica si intende quella praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
4. Per attività sportiva non agonistica si intende quella praticata in forma organizzata dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l’impegno minore, l’aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l’attività sportiva.
5. Per attività ludico-motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi, praticata occasionalmente e in forma non continuativa. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da ludico-motoria e ricreativa in sportiva.
Art. 02 - Destinatari
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell’educazione sanitaria relativa all’attività motoria e sportiva e alla cultura del salvamento;
b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva nell’ambito scolastico;
c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e ricreative;
d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semi professionistica o professionistica;
e) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;
f) al personale sanitario, per quanto attiene all’aggiornamento professionale, allo studio e ricerca in materia di medicina dello sport.
Art. 03 - Funzioni della Regione
1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione generale anche a carattere pluriennale;
b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;
c) attività autorizzativa e di vigilanza, nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva, secondo quanto previsto dall’art. 18;
d) nomina della commissione regionale d’appello prevista dall’art. 6 del decreto Ministro della sanità 18 febbraio 1982, emanato ai sensi dell’art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 Tutela sanitaria delle attività sportive, e successive modificazioni, per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall’art. 10;
e) costituzione di una commissione tecnico-scientifica con funzione consultiva per l’esame dei problemi di carattere scientifico educativo e tecnico-organizzativo connessi alla pratica e alla tutela sanitaria delle attività motorie e sportive, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall’art. 11;
f) promozione dell’aggiornamento professionale del personale delle Unità Sanitarie Locali in collaborazione con le Università, con la Federazione regionale toscana degli Ordini dei medici e con la Federazione medico sportiva italiana;
g) istituzione di un libretto sanitario dell’atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, o di non idoneità annualmente ottenuti, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell’atleta, secondo quanto previsto dall’art. 7;
h) censimento dei praticanti le attività sportive agonistiche, secondo quanto previsto dall’art. 13;
i) pubblicazione sul bollettino ufficiale degli elenchi degli specialisti in medicina dello sport per il conferimento, da parte delle Unità Sanitarie Locali, degli incarichi per il rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo quanto previsto dall’art. 15.
Art. 04 - Funzioni delle Unità Sanitarie Locali
1. Le Unità Sanitarie Locali, nella materia oggetto della presente legge, attraverso le articolazioni e secondo le attribuzioni determinate dalle vigenti leggi, esercitano le seguenti funzioni:
a) conferimento degli incarichi a medici specialisti in medicina dello sport per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo quanto previsto dall’art. 14;
b) interventi di educazione sanitaria e di tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi successivi;
c) vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva, secondo quanto previsto dal Titolo II;
2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da:
a) promozione della cultura del salvamento ed educazione sanitaria, relativa all’esercizio delle attività sportive agonistiche e non, e ludico-motorie, rivolta sia a coloro che praticano direttamente tali attività sia alla collettività in generale;
b) esame delle condizioni di rischio di ogni attività sportiva o motoria e valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento;
c) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modificazioni.
d) accertamenti e certificazioni per l’attività sportiva non agonistica di cui all’art. 1, comma 4. Le certificazioni, redatte in conformità al decreto Ministro della sanità 28 febbraio 1983 e successive modificazioni, sono rilasciate, di norma, dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Unità Sanitarie Locali. In caso di dubbio sull’idoneità del soggetto, i medici hanno facoltà di stabilire e richiedere interventi di consulenza e/o accertamenti sanitari;
e) eventuali accertamenti e certificazioni richiesti dai cittadini interessati per lo svolgimento di attività ludico-motoria ai fini ricreativi. Tali certificati possono essere rilasciati anche dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Unità Sanitarie Locali; i relativi oneri sono posti a totale carico dei richiedenti.
3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:
a) accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportivo-agonistiche in forma dilettantistica, semi professionistica o professionistica;
b) interventi tecnici e di consulenza, nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2;
c) controlli anti-doping secondo quanto previsto dall’art. 9.
4. Le prestazioni di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale.
5. Le prestazioni integrative sono costituite da:
a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali e sussidi strumentali di particolare complessità;
b) attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;
c) accertamenti diagnostici e psico-terapeutici in relazione a problemi derivanti dalla pratica di attività sportive;
d) accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d’appello di cui all’art. 10;
e) attività didattiche e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport.
6. Le Unità Sanitarie Locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi precedenti ai soggetti portatori di handicap, riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale.
Art. 04 bis - Funzioni delle Aziende ospedaliere
1. Le Aziende ospedaliere di cui all’art. 4 della L.R. 19 giugno 1994, n. 49 possono esercitare le funzioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), comma 2, lett, b), c), d), e), comma 3 e comma 5.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle Aziende ospedaliere secondo le modalità previste da apposite convenzioni da stipularsi con le Aziende unità sanitarie locali.
Art. 05 - Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica
1. Per consentire all’atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità sportiva agonistica e non, la società o l’organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all’interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, ed il libretto sanitario secondo quanto previsto dall’art. 7.
2. La richiesta di certificazione di idoneità sportiva agonistica deve essere presentata nelle circostanze e con la periodicità prevista dalla vigente normativa nazionale.
3. Il medico sociale che riscontri all’atleta condizioni morbose che possono compromettere l’idoneità a continuare la pratica sportiva agonistica è tenuto a darne comunicazione alla società o organizzazione sportiva. La società o l’organizzazione sportiva sono tenute a sospendere l’atleta dall’attività per tutto il tempo necessario perché questi ottenga nuova certificazione di idoneità.
4. Per gli atleti ammessi alle fasi nazionali dei giochi della gioventù e dei campionati studenteschi la richiesta di visita medica è presentata rispettivamente dal CONI e dai Provveditorati agli studi.
5. La richiesta di certificazione di idoneità relativa agli sportivi portatori di handicap deve essere corredata da certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, attestante la patologia responsabile dell’handicap.
Art. 06 - Criteri generali per la qualificazione dell’attività agonistica e per il rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva agonistica
1. I criteri per la qualificazione agonistica dell’attività sportiva, le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività agonistiche sono quelli stabiliti con d.m. sanità 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e, per i soggetti portatori di handicap, quelli stabiliti con d.m. sanità 4 marzo 1993, emanato ai sensi dell’art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le certificazioni di idoneità, nell’ambito di ciascuna Unità Sanitaria Locale, per gli atleti in essa residenti, ovvero per quelli non residenti ma affiliati a società sportive ubicate nel territorio della stessa Unità Sanitaria Locale, sono rilasciate:
a) da medici specialisti o docenti universitari in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con le Unità Sanitarie Locali operanti nelle strutture pubbliche;
b) da medici specialisti o docenti universitari in medicina dello sport singoli o associati a norma dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, titolari di ambulatori autorizzati ai sensi dell’art. 18, incaricati dalle Unità Sanitarie Locali secondo quanto previsto dall’art. 14.
3. Il certificato di idoneità, redatto secondo i modelli definiti dal Ministero della sanità, deve essere compilato, in duplice copia, se effettuato presso le Unità Sanitarie Locali e, in triplice copia, se effettuato da specialista privato. Di tali certificati, una copia deve essere rilasciata all’interessato, una deve essere conservata agli atti dell’ambulatorio ed una deve essere trasmessa alla competente articolazione organizzativa della Unità Sanitaria Locale nel caso in cui all’accertamento abbia provveduto uno specialista privato.
4. Nella certificazione di cui ai commi 3 e 8 deve essere apposto il timbro dello specialista pubblico o dello specialista privato incaricato dalla Unità Sanitaria Locale; nel caso di specialista privato incaricato, devono essere chiaramente indicati gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico da parte dell’Unità Sanitaria Locale.
5. L’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica dei portatori di handicap comporta un giudizio altamente individualizzato con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell’attività sportiva che si intende svolgere.
6. La certificazione di idoneità per i soggetti portatori di handicap deve far riferimento alle attività adattate agli atleti disabili secondo le norme e i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.
7. Tali certificazioni sono considerate a tutti gli effetti quali prestazioni di natura medico legale.
8. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari risulti la non idoneità alla pratica agonistica di uno sport, lo specialista che ha eseguito i controlli deve compilare la relativa certificazione, trattenendo una copia presso la struttura in cui opera e deve comunicare, entro cinque giorni, all’interessato ed alla commissione regionale di appello, l’esito negativo con l’indicazione della diagnosi posta a base del giudizio. Alla società od organizzazione sportiva di appartenenza deve essere trasmesso il solo esito negativo entro il medesimo termine. Nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata da uno specialista privato incaricato dalla Unità Sanitaria Locale, il medico provvede a dare comunicazione anche alla competente articolazione organizzativa della Unità Sanitaria Locale.
9. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l’interessato può proporre ricorso alla commissione regionale d’appello, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità.
Art. 07 - Libretto sanitario
1. La Giunta regionale predispone un modello di libretto sanitario personale ad uso medico sportivo, valevole dieci anni, sul quale il medico certificante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:
a) le generalità dell’atleta;
b) lo sport praticato;
c) la data della visita di idoneità;
d) gli accertamenti eseguiti;
e) l’esito finale della visita;
f) le visite di controllo;
g) la data dell’effettuazione della vaccinazione antitetanica.
2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è consegnato all’interessato dalla società od organizzazione sportiva all’atleta quando questi lo richieda.
3. Alla stampa e alla distribuzione dei libretti sanitari provvede la Unità Sanitaria Locale di residenza dell’atleta oppure la Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la società sportiva.
4. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario.
5. Il libretto è ritirato da parte dello specialista che effettua la visita di idoneità alla pratica sportiva agonistica e restituito all’atleta al termine della medesima, completato dai dati previsti.
Art. 08 - Adempimenti degli organizzatori
1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:
a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non alla presentazione di valida certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge, con le modalità indicate dagli artt. 5 e 6;
b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità giuridica;
c) verificare la regolarità della posizione sanitaria degli atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario;
d) ai fini della pratica sportiva agonistica, non accettare, in quanto privi di ogni validità, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nell’art. 6, comma 2.
2. Chiunque organizzi manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di pronto soccorso, previsti dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali.
3. Chiunque organizzi manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività ludico-motorie o sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di pronto soccorso.
4. Nelle manifestazioni sportive, il medico sportivo con funzioni di giurato tecnico, previsto dai regolamenti federali, deve essere designato dall’articolazione organizzativa di medicina sportiva della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, d’intesa con la Federazione medico sportiva italiana, attingendo prioritariamente a medici specialisti in medicina dello sport.
Art. 09 - Controllo anti-doping
1. Le funzioni in materia di controllo anti-doping sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali d’intesa con le Federazioni sportive nazionali del CONI, secondo le norme della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 e successive modificazioni.
2. Gli adempimenti relativi al controllo anti-doping sono assicurati: a) per quanto concerne il prelievo delle sostanze biologiche, dai medici designati dalla competente articolazione organizzativa della Unità Sanitaria Locale d’intesa con la Federazione medico sportiva italiana; b) per quanto attiene agli esami di laboratorio, dagli istituti o laboratori individuati dal piano sanitario regionale abilitati ad eseguire tale tipo di analisi o dai laboratori anti-doping della Federazione medico sportiva italiana, autorizzati ai sensi dell’art. 6 della legge 1099/1971.
3. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico di chi richiede il controllo.
Art. 10 - Commissione regionale d’appello
1. La Commissione regionale d’appello è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) un medico specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di Presidente;
b) un medico specialista o docente in medicina interna o disciplina equivalente;
c) un medico specialista o docente in cardiologia;
d) un medico specialista o docente in ortopedia;
e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
2. La Commissione ha sede presso una Unità Sanitaria Locale individuata dalla Giunta regionale che ne assicura il funzionamento, curandone l’organizzazione e la segreteria.
3. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
4. È causa di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione l’aver concorso alla formulazione del giudizio oggetto del ricorso.
5. Il ricorrente può allegare all’istanza di ricorso certificati e accertamenti di parte e richiedere di essere assistito, a proprie spese, nel corso del procedimento, da un medico di sua fiducia.
6. Le decisioni della Commissione sono adottate collegialmente con la presenza di almeno quattro membri effettivi o supplenti, con la partecipazione comunque dello specialista del caso da esaminare e sono definitive. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, anche nel caso di un solo ricorso da esaminare.
8. L’assenza non giustificata protratta per tre sedute, anche non successive, comporta la decadenza dalla nomina.
9. La Commissione provvede alla istruttoria, richiedendo al ricorrente ed allo specialista che lo ha giudicato in prima istanza eventuali elementi di informazione e la documentazione ritenuta necessaria.
10. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche ed, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso centri specializzati preferibilmente pubblici.
11. La Commissione provvede alla tenuta di un archivio dei non idonei ed alla comunicazione delle decisioni adottate all’interessato, alla Federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista di medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso. La Commissione provvede altresì alla registrazione della decisione nel libretto sanitario del ricorrente.
Art. 11 - Commissione tecnico-scientifica
1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica quale organo tecnico-consultivo del Consiglio e della Giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale adottata su proposta della Giunta.
2. La Commissione di cui al comma 1, dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) assessore regionale alla sanità o suo delegato, scelto fra il personale dirigente del ruolo unico regionale assegnato al dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
b) tre medici specialisti in medicina dello sport operanti nelle articolazioni organizzative di medicina dello sport delle Unità Sanitarie Locali;
c) due medici specialisti in medicina dello sport indicati alla Giunta regionale dalla Federazione medico sportiva italiana;
d) tre medici indicati alla Giunta regionale della Federazione regionale toscana degli Ordini dei medici, esperti nel settore;
e) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale designato dalla stessa alla Giunta regionale;
f) il delegato regionale del CONI.
3. Il Presidente della Commissione può invitare a partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti e funzionari in relazione agli specifici argomenti iscritti all’ordine del giorno.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del ruolo unico regionale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, in servizio presso il dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale.
5. Per ciascun componente effettivo di cui alle lett. b., c., d., e., f. del comma 2 è nominato un supplente.
6. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 12 - Disciplina relativa al rimborso spese ed indennità
1. Ai componenti le commissioni di cui agli artt. 10 e 11 è corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute una indennità di funzione in misura pari a quella prevista per i componenti il Consiglio sanitario regionale di cui all’art. 5 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49. Il compenso non è dovuto al Presidente della Commissione tecnico-scientifica.
2. Ai componenti medici della commissione regionale di cui all’art. 10 è altresì corrisposto un compenso di lire 15.000 per ogni ricorso definito.
3. Ai componenti che risiedono in Comune diverso da quello ove ha luogo la seduta della commissione sono corrisposti l’indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e risultanti da apposita dichiarazione, secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali inquadrati in qualifica funzionale dirigenziale.
4. Agli esperti e ai funzionari che partecipano alle riunioni ai sensi dell’art. 11, comma 3, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e risultanti da apposita dichiarazione secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali inquadrati in qualifica funzionale dirigenziale.
5. Per i dipendenti della Regione e delle Unità Sanitarie Locali che intervengono alle riunioni l’indennità di missione ed il rimborso spese sono corrisposti secondo i rispettivi vigenti ordinamenti.
6. Alla liquidazione delle indennità si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13 - Censimento dei praticanti l’attività sportiva agonistica
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, le articolazioni organizzative di medicina dello sport delle Unità Sanitarie Locali e gli specialisti in medicina dello sport privati incaricati dalle Unità Sanitarie Locali al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica comunicano alla Giunta regionale - Dipartimento Sicurezza Sociale - il numero degli attestati di idoneità e non idoneità rilasciati nell’anno precedente. Entro la medesima data, i Comitati provinciali delle singole Federazioni sportive del CONI e gli enti promozionali comunicano alla Giunta regionale - Dipartimento Sicurezza Sociale -, divisi per comune e per attività sportiva, il numero presumibile dei propri tesserati agonisti che necessitano di certificato di idoneità sportiva.
2. La Giunta regionale cura, anche in forma elaborata ed aggregata, la pubblicazione e la divulgazione dei dati ad essa pervenuti.
Art. 14 - Programmazione dell’attività certificativa e conferimento di incarichi a specialisti in medicina dello sport
1. Al fine di consentire il pieno utilizzo e la migliore operatività degli ambulatori, le Unità Sanitarie Locali devono programmare le attività certificative nell’intero arco dell’anno in modo da evitare concentrazioni.
2. Le società e le organizzazioni sportive sono tenute a presentare alle competenti articolazioni organizzative delle Unità Sanitarie Locali il fabbisogno di certificazioni dei propri atleti sulla base dell’attività sportiva programmata e della scadenza degli attestati di idoneità già rilasciati.
3. Le competenti articolazioni organizzative delle Unità Sanitarie Locali, entro il mese di settembre di ogni anno, stabiliscono per l’anno successivo il numero dei certificati che possono essere rilasciati dalle proprie strutture, anche sulla base dei programmi di potenziamento delle medesime, nonché il calendario delle visite effettuabili.
4. Il calendario deve garantire il rilascio dell’attestato nei tempi compatibili con l’inizio delle attività sportive, evitando liste di attesa che possono compromettere la partecipazione degli atleti alle attività agonistiche.
5. Ai fini della determinazione della capacità di risposta delle strutture pubbliche e private alla richiesta complessiva di cui all’art. 5, il tempo medio per il rilascio della certificazione di idoneità, comprensivo del tempo necessario all’esecuzione della visita e degli esami previsti, è stabilito in quarantacinque minuti.
6. Le Unità Sanitarie Locali che non sono in grado di rilasciare i certificati a tutti gli atleti provvedono ai sensi dei commi 5 e 7 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, a conferire l’incarico del rilascio di tali certificati a medici specialisti iscritti negli elenchi di cui all’art. 15.
7. Il conferimento dell’incarico al singolo medico specialista prevede anche l’attribuzione di un numero massimo di certificati da rilasciare nel corso dell’anno, sulla base del rapporto tra il numero complessivo della domanda di prestazioni da soddisfare e le quote orarie pro capite degli specialisti iscritti nell’elenco.
8. Lo specialista che assume l’incarico si impegna ad effettuare personalmente la valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, garantendo nell’ambulatorio di cui è titolare tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti, per le singole discipline sportive, dai dd.mm. sanità 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993, e successive modificazioni.
9. I medici specialisti si impegnano ad applicare le tariffe di cui all’art. 16.
10. Ai medici specialisti incaricati si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
11. L’incarico ha la durata di un anno solare.
Art. 15 - Elenchi degli specialisti
1. Gli specialisti in medicina dello sport che intendono effettuare le visite per il rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica devono inoltrare, entro e non oltre il trenta giugno di ciascun anno, domanda alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, per l’inserimento nell’elenco da utilizzare per l’anno successivo.
2. In caso di associazione fra professionisti la domanda deve essere presentata collettivamente e sottoscritta da tutti gli associati.
3. L’inserimento negli elenchi presuppone: a) il possesso della specializzazione o libera docenza in medicina dello sport o la condizione di docente universitario nella stessa disciplina; b) la titolarità di un ambulatorio collocato nella Unità Sanitaria Locale interessata, autorizzato ai sensi dell’art. 18; c) l’assenza delle situazioni di incompatibilità di cui alla legislazione vigente.
4. La carenza di uno solo degli elementi di cui al comma 3, costituisce motivo di esclusione dagli elenchi, ad eccezione dell’ipotesi di cui alla lett. c) del comma precedente che deve essere esistente al momento dell’assunzione dell’incarico.
5. Lo stesso specialista, incaricato o facente parte dell’associazione, non può operare in più di due ambulatori. Costituisce motivo di esclusione dagli elenchi l’aver presentato domanda per più di due ambulatori anche ubicati in Unità Sanitarie Locali diverse.
6. Entro il quindici ottobre di ogni anno le Unità Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale per la pubblicazione sul bollettino ufficiale, l’elenco dei medici specialisti incaricati da valere per l’anno successivo.
Art. 16 - Determinazione delle tariffe per il rilascio di attestati di idoneità alla pratica sportiva agonistica
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei medici, determina, per ciascuna disciplina sportiva, le tariffe per il rilascio dell’attestato di idoneità comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dai dd.mm. sanità 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993 e successive modificazioni.
Titolo 2
AUTORIZZAZIONE AMBULATORI PRIVATI DI MEDICINA DELLO SPORT. CONTROLLO E VIGILANZA
Art. 17 - Definizione di ambulatorio di medicina dello sport
1. Per ambulatorio di medicina dello sport si intende il complesso di beni mobili ed immobili e di personale, adibito ad uso esclusivo, organizzato da un soggetto privato al fine di erogare, a livello ambulatoriale, prestazioni di natura sanitaria dirette alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione nei confronti di chi pratica l’attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa.
2. Presso l’ambulatorio non possono essere rilasciate certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica ai sensi dei dd.mm. sanità 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993 e successive modificazioni, salvo i casi in cui l’Unità Sanitaria Locale abbia conferito lo specifico incarico a norma dell’art. 14.
Art. 18 - Oggetto dell’autorizzazione
1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per:
a) l’apertura degli ambulatori di medicina dello sport;
b) la variazione del titolare dell’ambulatorio;
c) la variazione del direttore sanitario;
d) la riduzione dei locali;
e) il trasferimento in altra sede dell’ambulatorio;
f) l’ampliamento delle attività;
g) la pubblicità di cui all’art. 19;
h) la temporanea chiusura o inattività dell’ambulatorio, con esclusione dei periodi previsti per consentire il godimento del diritto al congedo ordinario;
i) l’approvazione del regolamento igienico-sanitario.
2. Tutte le domande di autorizzazione di cui al comma 1. e la relativa documentazione devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e dal direttore sanitario dell’ambulatorio e contenere tutti gli elementi e documenti necessari alla valutazione della richiesta stessa.
4. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione.
5. L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di un ambulatorio di medicina dello sport è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all’allegato A), parte integrante della presente legge.
6. Salvo quanto previsto dalla lett. h) del comma 1, l’autorizzazione decade automaticamente in caso di chiusura o inattività dell’ambulatorio per un periodo superiore ai sei mesi.
7. L’autorizzazione di cui al presente articolo, sempre che l’interessato abbia prodotto domanda secondo quanto previsto dai precedenti commi, può essere sostituita, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall’art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da una denuncia di inizio di attività alla Giunta regionale. In tale caso spetta alla Giunta regionale, tramite i competenti servizi della Unità Sanitaria Locale, la verifica d’ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla presente legge.
Art. 19 - Pubblicità sanitaria
1. La pubblicità concernente gli ambulatori di medicina dello sport deve essere conforme alla disciplina di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.
2. La Giunta regionale adotta il provvedimento di autorizzazione alla pubblicità, sentita la Federazione regionale degli Ordini dei medici. 3. L’autorizzazione di cui al comma 2. riguarda ciascun messaggio pubblicitario.
Art. 20 - Vigilanza e controllo
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli ambulatori di medicina dello sport avvalendosi dei servizi delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti.
2. Le Unità Sanitarie Locali effettuano periodiche ispezioni negli ambulatori di medicina dello sport.
3. Di ogni ispezione è redatto apposito verbale, copia del quale è consegnata al direttore sanitario dell’ambulatorio. La Unità Sanitaria Locale provvede a trasmettere una copia del verbale alla Giunta regionale.
4. La Unità Sanitaria Locale, tramite l’articolazione organizzativa di medicina dello sport, effettua, altresì, nel caso di conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 14, controlli sulla quantità degli attestati di idoneità sportiva rilasciati in rapporto alla effettiva presenza dei medici specialisti.
5. La Unità Sanitaria Locale provvede a trasmettere al Presidente della Giunta regionale i verbali delle ispezioni e degli accertamenti svolti per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 24.
Art. 21 - Titolare e direttore sanitario
1. Il titolare dell’ambulatorio è tenuto a:
a) assicurare la presenza del direttore sanitario e del restante personale medico e non, previsti dalla presente legge;
b) garantire, tramite il direttore sanitario, gli adempimenti di cui al comma 5;
c) provvedere al pagamento della tassa annua di concessione regionale prevista dalla L.R. 15 maggio 1980 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente alla Unità Sanitaria Locale:
a) il nominativo dello specialista che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento del medesimo;
b) le sostituzioni e le integrazioni degli specialisti consulenti operanti nell’ambulatorio e del restante personale;
c) i mutamenti e le integrazioni delle attrezzature sanitarie.
3. La funzione di direttore sanitario dell’ambulatorio di medicina dello sport è assunta da un medico in possesso della specializzazione o libera docenza in medicina dello sport. La funzione di direttore sanitario può essere svolta anche dal titolare dell’ambulatorio, purché in possesso del suddetto requisito.
4. Ad ogni ambulatorio è preposto un direttore sanitario cui sono attribuiti i compiti previsti nel comma 5.
5. Il direttore sanitario cura l’organizzazione tecnico sanitaria dell’ambulatorio sotto il profilo igienico ed organizzativo essendone responsabile nei confronti dell’autorità sanitaria competente. In particolare:
a) cura l’applicazione del regolamento sull’ordinamento e sul funzionamento dell’ambulatorio proponendo le eventuali variazioni;
b) controlla la regolare tenuta e l’aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all’attività sanitaria;
c) controlla il regolare svolgimento dell’attività;
d) cura la tenuta in un archivio delle schede cliniche e dei certificati di idoneità o non idoneità rilasciati;
e) cura la conservazione, per almeno cinque anni, della documentazione inerente gli accertamenti effettuati nel corso delle visite;
f) rilascia agli aventi diritto copie delle eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite nell’ambulatorio;
g) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;
h) annota, in apposito registro, le disinfezioni degli ambienti destinati all’attesa e alle attività sanitarie, con particolare menzione sulla periodicità e le tipologie di tali interventi;
i) è responsabile della pubblicità sanitaria concernente l’ambulatorio e vigila sulla corretta esplicazione della medesima.
Art. 22 - Regolamento interno igienico sanitario
1. Ogni ambulatorio dispone di un regolamento interno concernente: a) la dotazione complessiva del personale, nonché le attribuzioni, i compiti e le responsabilità del medesimo, l’orario di lavoro comprensivo dell’orario di presenza dei singoli specialisti nonché le modalità secondo le quali è organizzata l’attività; b) la previsione dell’uso da parte di tutto il personale di targhette di identificazione con i dati anagrafici ed i titoli professionali; c) le finalità dell’ambulatorio, le prestazioni eseguibili e le tariffe praticate; d) le norme igieniche.
2. Il regolamento interno è approvato dal Direttore Sanitario dell’ambulatorio che lo trasmette alla Giunta regionale.
3. Il regolamento interno deve essere esposto al pubblico in maniera evidente con mezzi idonei.
Art. 23 - Salvaguardia dei diritti degli utenti
1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 1 giugno 1983, n. 36, "Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente dei servizi delle Unità Sanitarie Locali" l’utente degli ambulatori di medicina sportiva ha diritto di:
a) essere informato preventivamente dell’importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
b) ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e livello di prestazioni, sia rispettoso della libertà e della dignità della persona, adeguato alle esigenze sanitarie del caso e garantisca la tutela della riservatezza;
c) ottenere chiare e complete informazioni sugli accertamenti diagnostici, sulla prognosi e sulle terapie, nel rispetto della deontologia medica e delle norme vigenti in materia;
d) individuare il personale medico e non medico mediante cartellini di identificazione chiaramente leggibili con il nome, cognome, qualifica;
e) rivolgere al direttore sanitario eventuali doglianze e ottenere puntuale risposta;
f) conoscere il regolamento dell’ambulatorio.
Titolo 3
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI. NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 24 - Provvedimenti sanzionatori
1. La violazione agli adempimenti e agli obblighi previsti dall’art. 8 comporta per il soggetto tenuto all’adempimento l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000. Ai fini della irrogazione della sanzione si applica la L.R. 12 novembre 1993, n. 85 e la legge 24 novembre 1981 n. 689, con particolare riferimento alle norme per la oblazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la chiusura dell’ambulatorio aperto senza l’autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), dell’art. 18. L’autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione dell’autorizzazione e dispone conseguentemente la chiusura dell’ambulatorio nei casi e per i periodi di tempo di seguito indicati:
a) per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), d), e), f) dell’art. 18, per un periodo di tempo da 2 a 6 mesi;
b) per la violazione della disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 21 qualora non sia stato provveduto dalla nomina del direttore sanitario dell’ambulatorio, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi;
c) per la violazione, in un periodo di tre anni, per più di due volte, delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 21, per un periodo massimo di 30 giorni;
d) per la violazione alle disposizioni di cui all’art. 19, per un periodo di tempo da 15 giorni a 4 mesi.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione dell’autorizzazione e dispone conseguentemente la chiusura dell’ambulatorio nei casi e per i tempi di seguito indicati, quando, nonostante diffida al trasgressore a compiere atti dovuti od ad eliminare irregolarità, questi non abbia provveduto entro il termine stabilito:
a) per la violazione della disposizione del comma 5 dell’art. 18, per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi;
b) per ciascuna violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e h), dell’art. 18, per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi;
c) per ciascuna delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b, dell’art. 21, per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi;
d) per violazione di altre condizioni inserite nell’atto di autorizzazione, per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi.
5. Il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’ambulatorio nei seguenti casi:
a) qualora, nel corso di cinque anni, siano stati comminati due provvedimenti di sospensione e sia stata accertata un’ulteriore infrazione per la quale è previsto il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione;
b) qualora si siano verificati, all’interno dell’ambulatorio, fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute dei cittadini, la cui responsabilità sia attribuibile al titolare dell’autorizzazione.
Art. 25 - Procedimento per l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 24
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dai competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali, di cui all’art. 20, oltre che dai dipendenti della Giunta regionale a ciò appositamente incaricati.
2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Fatto salvo l’obbligo di rapporto all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dal comma 3, dell’art. 193 e dal comma 5, dell’art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", nonché per ogni altra violazione di disposizioni penali, il funzionario o l’agente che ha accertato l’infrazione, presenta rapporto con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni al Presidente della Giunta regionale.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione l’interessato può far pervenire al Presidente della Giunta regionale scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Tale disposizione non si applica nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 24.
5. Il Presidente della Giunta regionale acquisito il rapporto della Unità Sanitaria Locale, esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, con ordinanza motivata, dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all’art. 24. Il provvedimento è trasmesso all’organo, che ha redatto il rapporto sulla violazione, ai fini della notifica all’interessato e dell’esecuzione del medesimo nonché dell’apposizione delle annotazioni di cui al comma 7 nelle copie degli atti autorizzativi in possesso del titolare.
6. Quando non ritenga fondato l’accertamento, il Presidente della Giunta regionale emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed è data comunicazione all’interessato.
7. Ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 24 i provvedimenti emessi per la violazione di norme della presente legge devono essere annotati in calce all’originale dell’atto di autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare. 8. Avverso gli atti emanati dal Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Art. 26 - Tasse sulle concessioni regionali
1. Ai provvedimenti amministrativi di cui all’art. 18, comma 1 ed all’art. 19, si applica la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali prevista dalla L.R. 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27 - Norme transitorie
1. Gli ambulatori già autorizzati ai sensi dell’art. 193 del r.d. 1265/1934 devono presentare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, domanda di rinnovo dell’autorizzazione nei modi di cui all’art. 18, commi 2, 3 e 4, comunicando i tempi necessari per l’adeguamento ai requisiti previsti dalla legge regionale, che non devono comunque essere superiori ad un anno.
2. Alla scadenza del termine suddetto, la Giunta regionale, tramite i servizi dell’Unità Sanitaria Locale competente territorialmente, accerta la sussistenza dei requisiti prescritti e rinnova l’autorizzazione.
3. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, nel termine di un anno, comporta la decadenza dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’esercizio.
4. Le convenzioni in atto, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119, per lo svolgimento delle prestazioni connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 2 dell’art. 6, decadono automaticamente alla data del 31 dicembre 1994.
5. Le Unità Sanitarie Locali possono avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità di cui all’art. 6, di medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, abbiano prestato servizio - alla data di entrata in vigore della presente legge - da almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport.
Art. 28 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 12 della presente legge e previsti in lire 10.000.000 annui si fa fronte per l’esercizio 1995 con lo stanziamento iscritto al capitolo del bilancio medesimo corrispondente al capitolo 17225 del Bilancio di previsione 1994.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.
Allegato A (EX ART. 18 DELLA L.R. 15 DICEMBRE 1994, N. 94)
1. Requisiti minimi degli ambulatori di medicina dello sport
La destinazione dell’immobile in cui è ubicato l’ambulatorio di medicina dello sport e lo sviluppo degli ambienti devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti igienici locali. Il legale rappresentante dell’ambulatorio è tenuto ad esibire un certificato di agibilità ai sensi dell’art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive integrazioni e modificazioni. I locali, gli archivi, le apparecchiature e tutto quanto necessario per il corretto svolgimento dell’attività devono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione antincendi, antinfortunistica ed igiene del lavoro. Deve essere altresì garantito il rispetto della legge 10 febbraio 1989, n. 45 ed essere assicurata la dotazione di idonei sistemi di raccolta, di allontanamento e distruzione dei rifiuti. L’ambulatorio non deve essere collocato su mezzi mobili e deve disporre dei locali e delle attrezzature sotto indicati anche quando sia collocato presso altra struttura sanitaria. I pavimenti dei locali destinati a ricevere il pubblico ed all’esecuzione delle attività sanitarie devono essere facilmente lavabili e non devono essere ricoperti da tappeti o passatoie. L’edificio destinato all’attività deve essere conforme, relativamente ai requisiti necessari in materia di superamento delle barriere architettoniche, alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e alla L.R. 9 settembre 1991, n. 47.
A. Locali minimi e caratteristiche
1. - un locale di attesa adeguato;
2. - uno spazio per le attività amministrative, per l’archivio delle schede cliniche degli utenti (ad uso esclusivo);
3. - un locale per la direzione sanitaria (ad uso esclusivo);
4. - due locali per visite mediche di cui uno può essere in comune con quello destinato alla direzione sanitaria (ad uso esclusivo);
5. - appositi spazi per attività diagnostiche e strumentali;
6. - distinti servizi igienici per gli utenti e per il personale.
B. Dotazione strumentale minima
1. - elettrocardiografo con monitor;
2. - ecocardiografo (facoltativo);
3. - cicloergometro almeno a freno elettromagnetico;
4. - ergometro a manovella o a rullo;
5. - registratore per E.C.G. dinamico con l’indicazione dell’ambulatorio privato che effettua la lettura (facoltativo);
6. - spirografo;
7. - defibrillatore;
8. - attrezzatura minima per rianimazione;
9. - metronomo;
10. - bilancia;
11. - altimetro;
12. - scalino graduabile (30 - 40 - 50 cm.);
13. - ottotipo luminoso;
14. - tavole di Hishihara;
15. - apparecchiatura (facoltativa) per esami completi delle urine e per emocromo e glicemia. In carenza dell’attrezzatura è ammesso il trasferimento dei campioni a strutture di laboratorio privato;
16. - audiometro;
17. - elettroencefalografo. In carenza dell’attrezzatura è ammesso l’utilizzo di altra struttura sanitaria privata. In tal caso deve essere prevista apposita convenzione;
18. - oftalmoscopio;
19. - otoscopio.
C. Personale minimo
1. - uno specialista o libero docente in medicina dello sport;
2. - uno specialista in cardiologia, consulente;
3. - uno specialista in neurologia, consulente;
4. - uno specialista in otorinolaringoiatria, consulente;
5. - uno specialista in oculistica, consulente.
2. L’ambulatorio che effettui anche prestazioni riabilitative... ... deve possedere i seguenti altri requisiti:
A. Locali minimi e caratteristiche
1. - palestra per terapia di gruppo con superficie non inferiore a mq. 4 per utente, esclusi gli spazi destinati alle attrezzature;
2. - spogliatoi.
B. Dotazione strumentale minima
1. - scala di deambulazione;
2. - gruppo parallele per deambulazione;
3. - tavoli fisioterapici per trattamenti individuali;
4. - spalliera;
5. - panche irrovesciabili;
6. - pesi varie misure;
7. - cyclette;
8. - specchi quadrettati;
9. - palloni tipo Bobat;
10. - tavolo oscillante;
11. - asse equilibrio (specifico per la riabilitazione);
12. - pedali oscillanti;
13. - materassini;
14. - bastoni in metallo con appoggio regolabile;
15. - cuscini;
16. - sgabelli;
17. - deambulatori;
18. - canadesi;
19. - tripodi;
20. - cunei;
21. - attrezzature fisioterapiche.
C. Personale minimo Oltre al medico specializzato in medicina dello sport:
1. - un terapista per la riabilitazione.
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Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10 Dicembre 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2003
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in materia di certificazioni.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
Visto l'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
Valutata l'opportunità, anche ai fini di un'omogenea applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di considerare il rilascio di una certificazione come l'esito finale di una prestazione complessa che include l'esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del giudizio medico-legale;
Ritenuto necessario incentivare la pratica sportiva dei giovani e dei soggetti portatori di handicap e di promuovere comportamenti di elevato valore sociale quali l'affidamento e l'adozione di minori e lo svolgimento del servizio civile;
Vista la proposta di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, formulata dal Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, istituito nell'ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito l'8 agosto 2001;
Considerato che la suddetta proposta e' stata condivisa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2003; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 settembre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» sono modificati come indicato nei seguenti commi.
2. Nell'allegato 2A recante «Prestazioni totalmente escluse dai LEA», la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:
1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;
2) certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche;
3) certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.».
3. Nell'allegato 1C recante «Area integrazione socio sanitaria», le parole «affette da AIDS» sono sostituite dalle parole «con infezione da HIV».
4. Nella tabella riportata alla nota (3) dell'allegato 1B, recante un elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce «Rilascio di porto d'armi» e' aggiunto il riferimento normativo: «D.M. 28 aprile 1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale - Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143».
5. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
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